Articolo 55 - Convenzione della Legge 21 giugno 1971, n. 804
Articolo 54Articolo 56
Versione
23 ottobre 1971
Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma e dall'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o piu' di detti Stati, e cioe':
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
giudiziaria, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonche'
sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il
Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e
degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;
e, nella misura in cui sia in vigore
- il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo;
sulla competenza giudiziaria; sul fallimento, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971
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