Articolo 31 - Convenzione della Legge 21 giugno 1971, n. 804
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23 ottobre 1971
Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971
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