Articolo 56 - Convenzione della Legge 21 giugno 1971, n. 804
Articolo 55Articolo 57
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23 ottobre 1971
Articolo 56

Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non e' applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971
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