Articolo 6 - Convenzione della Legge 21 giugno 1971, n. 804
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 ottobre 1971
Articolo

Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato:
1° - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella
cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata
di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente
dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971
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