Articolo 11 - Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito
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21 marzo 1929

Art. 11.

( Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 , e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284 ).

Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane e' computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianita' utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso - anche ad intervalli - nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.

Entrata in vigore il 21 marzo 1929
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