Art. 1.
Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresi' alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche' alle imprese che, costituitesi come societa' per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attivita' di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonche' alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , nonche' quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti. ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 agosto 1979, n.375 , ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 , e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979."
Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresi' alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche' alle imprese che, costituitesi come societa' per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attivita' di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonche' alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , nonche' quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti. ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 agosto 1979, n.375 , ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 , e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979."