Articolo 3 del Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
2 aprile 1979
Art. 3.
Il termine per il versamento dei contributi di cui all' art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.
((Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicita' diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.))
Entrata in vigore il 2 aprile 1979
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