Articolo 5 del Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20
Articolo 3 bis
Versione
1 febbraio 1979
Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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