Art. 4. Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione 1. L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all' articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993 , per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, e' rimessa alla dogana emittente.
2. Nella ipotesi di cui all' articolo 50-bis, comma 4, lettera g), del decreto-legge n. 331 del 1993 , l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 4, lettere b) e g), dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 , convertito dalla legge n. 427 del 1993 , si veda in nota alle premesse.