a) il numero e la specie dei colli;
b) la natura, la qualita' e la quantita' dei beni;
c) il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi;
d) il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;
e) il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni e' effettuata.
2. Il gestore del deposito puo' avvalersi, nella tenuta della contabilita', di sistemi informatici.
3. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo e' istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e' il seguente:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - 1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell' art. 2215 del codice civile , in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente.
E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
2. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 50-bis del D.L.
n. 331 del 1993 , convertito dalla legge n. 427 del 1993 , si veda in nota alle premesse.