Articolo 1 del Decreto 20 ottobre 1997, n. 419
Articolo 2
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19 dicembre 1997
Art. 1. Richiesta dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione a gestire gli speciali depositi I.V.A., di cui all' articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e' richiesta alla direzione regionale delle entrate ovvero a quella provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta, competente per territorio in relazione alla localizzazione del deposito, con istanza inviata per conoscenza anche all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 50-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , introdotto dall' art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE , concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari), e' il seguente:
"Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini I.V.A.). - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati ''depositi I.V.A.'', per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi I.V.A.:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito I.V.A. altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettate le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del successivo comma 6, salvo l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione sia non inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito I.V.A. deve essere tenuto, ai sensi dell' art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito I.V.A.;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito I.V.A.;
c) le cessioni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;
d) le cessioni di beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A., effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito I.V.A.;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito I.V.A. con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito I.V.A. con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi nei depositi I.V.A., anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito I.V.A.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi I.V.A. e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuato solo da soggetto d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell' art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui al successivo art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono, qualora non sia stato gia' nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito I.V.A. risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3".
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi, debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 50-bis del D.L.
n. 331 del 1993 , convertito dalla legge n. 427 del 1993 , si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1997
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