Art. 2. Rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione a gestire speciali depositi I.V.A. di cui all'articolo 1 del presente regolamento puo' essere rilasciata ai soggetti interessati se questi:
a) non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;
b) non hanno riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a);
c) non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;
d) non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trovano in stato di liquidazione.
2. Per le societa' e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.
3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le societa' e gli enti indicati nell'articolo 50-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 , comprovano la disponibilita' di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
4. L'istanza e' corredata da:
a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita' giudiziaria;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
e) certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
f) certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 .
5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all' articolo 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
6. La determinazione e' adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta ed e' dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
7. L'autorizzazione e' in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarita' nella gestione del deposito.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 50-bis del D.L.
n. 331 del 1993 , convertito dalla legge n. 427 del 1993 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965.
- Il testo del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994.
- Il testo dell' art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente:
"Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari di procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
a) non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;
b) non hanno riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a);
c) non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;
d) non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trovano in stato di liquidazione.
2. Per le societa' e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.
3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le societa' e gli enti indicati nell'articolo 50-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 , comprovano la disponibilita' di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
4. L'istanza e' corredata da:
a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita' giudiziaria;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
e) certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
f) certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 .
5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all' articolo 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
6. La determinazione e' adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta ed e' dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
7. L'autorizzazione e' in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarita' nella gestione del deposito.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 50-bis del D.L.
n. 331 del 1993 , convertito dalla legge n. 427 del 1993 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965.
- Il testo del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994.
- Il testo dell' art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente:
"Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari di procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate".