Art. 20-bis. (( (Informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).)) (( 1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))