1-bis. Le disposizioni ((dei commi 1 e 1-ter)) si applicano anche alla giustizia amministrativa.
(( 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall' articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all' articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , per detti organi o articolazioni. ))