Articolo 34 duodecies del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 33 octiesArticolo 35
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10 ottobre 2025
Art. 34-duodecies. (( (Proroga di termine) )) ((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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