Articolo 33 ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 28Articolo 33 quater
Versione
19 dicembre 2012
Art. 33-ter. (( (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) )) (( 1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell' articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita' operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente