Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 ottobre 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
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- 1. I servizi pubblici nel contesto pandemico. riflessioni su libertà organizzativa, affidamento in house e principio di sussidiarietà.Enrico Zampetti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Enrico Zampetti SOMMARIO: 1. Premessa. Servizi pubblici e pandemia. 2. Due questioni centrali per i servizi pubblici: libertà organizzativa e apporto dei privati. 3. Libertà organizzativa e servizi d'interesse generale nel diritto europeo. 3.1. Costituzione, libertà di iniziativa economica e servizi pubblici. 3.3. L'articolo 192 d.lgs. n. 50 del 2016 e le recenti pronunce di Corte di giustizia e Corte costituzionale. 3.4. Considerazioni sull'onere motivazionale previsto dall'articolo 192 d.lgs. n. 50 del 2016. 4. Servizi pubblici e apporto dei privati. Considerazioni generali sul principio di sussidiarietà. 4.1. Principio di sussidiarietà e ruolo dei privati nella definizione di bisogni …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2024, n. 28452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2022 R.G. proposto da: GUIDO CARMELO, CARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Prati 21, presso lo studio dell'avvocato LUCA TEDESCHI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro VARUGA IMMOBILIARE S.A.S. di AU BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIOLINO CONTE; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 28452 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 31 avverso la sentenza n. 7091/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
- conservazione degli effetti per il mittente·
- necessità·
- notificazione telematica effettuata dall'avvocato·
- esclusione·
- mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario·
- perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario·
- tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio·
- citazione·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- indicazione dell'autorita' giudiziaria adita·
- contenuto
Versioni del testo
- Sezione I : Agenda e identita' digitale
- Articolo 1Art. 1. Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT 1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell' articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
2. All' articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2013. - Articolo 2Art. 2. Anagrafe nazionale della popolazione residente 1. L' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , anche in modalita' telematica.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - citta', di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come sostituito dal comma 1, e' adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e' inserito il seguente:
«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 3 , e dall' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .».
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.