Articolo 1 del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Articolo 2
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20 agosto 1991
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.
Entrata in vigore il 20 agosto 1991
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