2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.
3. Il GEIE e' obbligato altresi' ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indi- cate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140 , convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192 , (in G.U. 18/6/1993 n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle societa' e associazioni di cui dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , relativa al periodo di imposta 1992 e' prorogato al 15 luglio 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993.