Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        VITTORIO EMANUELE III

        PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

        RE D'ITALIA

        Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

        Udito il Consiglio dei Ministri;

        Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Industria e commercio, e delle Finanze;

        Abbiamo decretato e decretiamo:

        Il Governo del Re, e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno alla Convenzione che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto ore per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni nella prima sessione tenuta a Washington (29 ottobre - 29 novembre 1919), e di cui e' qui annesso il testo nella traduzione italiana.

        Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addi' 29 marzo 1923.

        VITTORIO EMANUELE.

        Mussolini - Cavazzoni - Teofilo Rossi - A. De' Stefani.

        Visto, il Guardasigilli: Oviglio.