Art. 1. Articolo unico
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959;
- per provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959; l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello Statuto della Cassa Edile, e relativo allegato;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (1) (2) ((3))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 40 - DI PRETORO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1964, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1964 n. 282) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonche' la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 novembre 1964, n. 97 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1964 n. 295) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959;
- per provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959; l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello Statuto della Cassa Edile, e relativo allegato;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (1) (2) ((3))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 40 - DI PRETORO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1964, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1964 n. 282) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonche' la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 novembre 1964, n. 97 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1964 n. 295) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."