Articolo 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
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15 giugno 1999
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1 gennaio 2002
Art. 6. Partecipazioni di controllo 1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile .
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile , quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1 ne' conservare le partecipazioni di controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
5. La scissione a favore di societa' controllate dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al comma 1.
(( 5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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