Articolo 13 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 giugno 1999
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Versione
12 agosto 2003
Art. 13. Plusvalenze 1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Societa' bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene ((entro il 31 dicembre 2005)) . Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Societa' bancaria conferitaria, realizzate dalla societa' nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.
Entrata in vigore il 12 agosto 2003
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