Articolo 29 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 giugno 1999
Art. 29. Disposizione finale 1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile .
Nota all'art. 29:
- Le disposizioni contenute negli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti del codice civile , riguardano, rispettivamente, le persone giuridiche private e le forme di fusione delle societa'.
Entrata in vigore il 15 giugno 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente