Articolo 3 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
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Art. 3. Modalita' di perseguimento degli scopi statutari 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali ((, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero)) , delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
Entrata in vigore il 21 luglio 2012
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