2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali ((, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero)) , delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.