Articolo 2 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 giugno 1999
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 2. Natura e scopi delle fondazioni 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono eclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
(( 2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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