Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537
Articolo 1Articolo 3
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30 settembre 1973
Art. 2.

Al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni ed aggiunte, e' aggiunto il seguente articolo 278-bis:
Art. 278-bis. - I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa, nonche' altri eventuali codici meccanografici.
Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilita' speciale, in favore dei quali vengono emessi.
Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al Ministero del tesoro di stabilire con propri decreti:
a) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo comma;
b) i codici per i funzionari delegati e per i titolari di contabilita' speciale;
c) le date a partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei codici.
Entrata in vigore il 30 settembre 1973
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