Articolo 73 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 98
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17 aprile 1998
ARTICOLO 73
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Armenia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.
Entrata in vigore il 17 aprile 1998
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