Articolo 65 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 98
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17 aprile 1998
ARTICOLO 65
Dogane
La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Armenia a quello della Comunita'. La cooperazione comprende in particolare:
- gli scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica di Armenia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare gli articoli 69 e 71, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Entrata in vigore il 17 aprile 1998