Articolo 15 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 98
Articolo 14Articolo 16
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17 aprile 1998
ARTICOLO 15
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Armenia all'OMC. Il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Entrata in vigore il 17 aprile 1998
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