Articolo 17 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 98
Articolo 16Articolo 18
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17 aprile 1998
ARTICOLO 17
Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 18 gennaio 1996 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.
Entrata in vigore il 17 aprile 1998
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