Articolo 13 del Decreto 2 ottobre 1992, n. 514
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1993
Art. 13. Indisponibilita' del documento
di proprieta' e duplicato 1. Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilita' del documento di proprieta' quando ne e' prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
2. In caso di deterioramento del documento di proprieta' o dell'indisponibilita' prevista dal comma 1, un duplicato e' rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all' art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 . La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e corredata della documentazione prescritta ai sensi del comma 1.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 11.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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