Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36)) ((3)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.