Art. 8. 1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 , in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 49 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge
6 marzo 1998, n. 40 , e del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione
centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 , in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni
successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si
applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all'art. 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite
d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40 , si
veda nelle note alle premesse.
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 , in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 49 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge
6 marzo 1998, n. 40 , e del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione
centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 , in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni
successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si
applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all'art. 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite
d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40 , si
veda nelle note alle premesse.