Provvedimento: […] 2. La Corte territoriale ha richiamato l'art. 1, D.L. n. 324 del 1998, che prevedeva l'erogazione di una somma a titolo compensativo nei confronti del personale cessato dal servizio che, pur in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non aveva raggiunto il limite di anzianità contributiva necessario per conseguire la percentuale massima di pensionabilità. […] 4. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, se è vero che il decreto legge n. 324 del 1998 non è stato convertito in legge, tuttavia con la legge n. 448 del 1998, art. 43, comma 9, il legislatore ha previsto: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324".
Leggi di più...- art. 1 D.L. n. 324/1998·
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