Articolo 4 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200
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11 giugno 1995
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13 aprile 2001
Art. 4.
1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore.";
b) al comma 2 dell'art. 23 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena.";
c) l'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria. - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
((3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.)) 4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.";
((c-bis) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente:
"c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'."))
d) l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Nomina a vice ispettore. - 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
((a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.)) 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione";
((d-bis) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
"Articolo 28-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3."))
e) l'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. - Promozione ad ispettore. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.";
((e-bis) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
"Articolo 29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".
f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 30 (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
g) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Articolo 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore.
Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3."))
Entrata in vigore il 13 aprile 2001
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