Articolo 52 del Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Articolo 51Articolo 53
Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Articolo 52 del Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Versione 9 luglio 1980
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Versione 8 settembre 1980
Art. 52. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 OTTOBRE 1980, N. 687
Entrata in vigore il 8 settembre 1980
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 22/10/1982, n. 162
Provvedimento: N. 162 SENTENZA 19 OTTOBRE 1982 Deposito in cancelleria: 22 ottobre 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 27 ottobre 1982. Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 …
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illegittimita' costituzionale.·
autonomia finanziaria·
disponibilita'presso aziende di credito·
facolta' del ministro del tesoro di variarne la percentuale·
sent. 162/82 d. regioni in genere
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