Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l' art. 20, primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 592 , concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592 , concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.