Articolo 4 del Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5
Articolo 3Articolo 5
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10 marzo 1996
Art. 4. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Entrata in vigore il 10 marzo 1996
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