Articolo 19 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 ottobre 2003
>
Versione
1 gennaio 2007
>
Versione
13 agosto 2022
Art. 19. Sanzioni amministrative 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
(( 2. La violazione degli obblighi di cui all' articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 , e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 , si applica, per ciascun mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, ferma restando la configurabilita' di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 1-bis si applica, per ciascun mese in cui si verifica la violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro. )) ((46)) 3. La violazione degli obblighi di cui all' articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , cosi' come modificato dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1 , della legge 24 aprile 1949, n. 264 , cosi' come sostituito dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002 , e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all' articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , cosi' come modificato dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 .

------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
Entrata in vigore il 13 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente