Articolo 80 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 79Articolo 82
Versione
24 ottobre 2003
>
Versione
24 novembre 2010
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all' articolo 413 del codice di procedura civile , per erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9 , 92 e 96 del codice di procedura civile .
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile . ((15)) 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
------------ AGGIORNAMENTO (15) La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Il tentativo di conciliazione di cui all' articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e' obbligatorio"
Entrata in vigore il 24 novembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente