Art. 55. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".