Articolo 23 decies del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
Articolo 23 noviesArticolo 23 undecies
Versione
28 febbraio 2004
Art. 23-decies. (( (Disposizioni in materia di definizioni
agevolate Copertura finanziaria). )) (( 1. All' articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 , come modificato dall' articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , come da ultimo modificato dall' articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".
3. All' articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , come da ultimo modificato dall' articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6 , le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004".
4. All' articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004"; b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004"; c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7 , 8 , 9 , 9-bis , 11 , 12 , 14 , 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23. ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2004
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