Articolo 15 del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
Articolo 14Articolo 16
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29 dicembre 2003
Art. 15. Acque potabili trattate 1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2003
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