Articolo 01 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
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25 dicembre 1999
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13 giugno 2003
Art. 01. 1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli
articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e dal presente decreto.
2. Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1 concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.
3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:
a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 ;
b) la ricerca scientifica in campo energetico;
c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' ((le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV,)) l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;
d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;
e) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
l) fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , come modificato da ultimo dall' articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 , l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall' articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
Entrata in vigore il 13 giugno 2003
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