Art. 1. (( 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall' articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 :
a) di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall' articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , con enti locali, loro imprese o societa', aventi sede fuori del territorio provinciale.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall' articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. ))
a) di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall' articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , con enti locali, loro imprese o societa', aventi sede fuori del territorio provinciale.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall' articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. ))