Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Articolo 10
Versione
15 giugno 1977
Art. 15.
Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.

Entrata in vigore il 15 giugno 1977
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