Articolo 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Articolo 2Articolo 1 ter
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Art. 1-bis. 1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 9. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 10. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 11. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 12. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289 13. ((...)) al concessionario uscente spetta un'indennita' stabilita con le modalita' e i criteri di cui all' articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
7 NOVEMBRE 2006, N. 289 .
15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo. (4)
15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n.300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n.17 , ha disposto (con l'art.6 comma 7-ter) che "le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di
concessione."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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