Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Articolo 1 quaterArticolo 7
Versione
15 giugno 1977
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Versione
25 dicembre 1999
Art. 2.
Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato ((con provvedimento della provincia territorialmente competente)) e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1999
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