Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Articolo 9Articolo 15
Versione
15 giugno 1977
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Versione
25 dicembre 1999
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Versione
13 giugno 2003
Art. 10.
Le province ((...)) costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:
a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'articolo 1 ((...))
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ((...)) , estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.
Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.
Entrata in vigore il 13 giugno 2003
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